martedì 24 febbraio 2015

2014 boom di investimenti nelle energie rinnovabili, ma non in Europa



Bloomberg New Energy Finance (BNEF) in un rapporto appena pubblicato, spiegano come fotovoltaico e eolico off-shore abbiano trainato, a livello globale, la scalata agli investimenti nel settore delle energie rinnovabili. Questi dati mostrano come, nel 2014, vi sia stato un aumento del +16%, per un totale di 310 miliardi di dollari.

Pur fidandomi dell'assoluta veridicità della fonte, in Europa non abbiamo assistito a un incremento delle rinnovabili ma, dalle mie esperienze personali, mi è sembrato addirittura che il mercato stia vivendo una fase di contrazione. Infatti, proseguendo nella lettura dell'articolo, si viene a conoscenza che il nostro continente è:

"l’unico grande mercato dell’energia pulita a restare sostanzialmente stabile, con un misero +1% che ha portato la quota degli investimenti a 66 miliardi di dollari."

A farla da padrone, come al solito negli ultimi anni, sono i cinesi balzati al 32%, toccando il record di 89 miliardi di dollari. In parte, penso che questo marcato aumento sia imputabile alle disastrose condizioni ambientali delle città cinesi e che Pechino sia alla ricerca di una soluzione al problema dello smog.

Perché allora non cavalcare l'onda e offrire il know-how tecnico appreso negli ultimi anni? Paesi come Cina, Stati Uniti, Brasile, India e Sud Africa potrebbero essere un ottimo mercato per esportare i servizi relativi al campo delle energie rinnovabili in attesa di una ripresa degli investimenti nel Vecchio Continente.

giovedì 19 febbraio 2015

Il regime fiscale dei minimi verrà prorogato a tutto il 2015

Avendone già discusso qui, mi sembra doveroso scrivere questo nuovo post per parlare della proroga a tutto il 2015 del vecchio regime dei minimi.

A questo punto tutte le persone fisiche che avviano una nuova attività si trovano nella condizione di valutare, in presenza dei requisiti necessari, quale dei due regimi convenga maggiormente.

È doveroso sottolineare come il nuovo regime forfettario non sia in assoluto peggiorativo in quanto prevede la determinazione forfettaria con una percentuale di componenti negativi predeterminata. Questo potrebbe essere un beneficio per chi ha costi minori rispetto al forfait previsto, infatti penso che la quota parte rimanente non dovrebbe venir conteggiata ai fini del reddito.

Chi avvia una nuova attività deve rendere nota alle entrate la propria scelta, in quanto per entrambi i regimi occorre barrare la casella del regime di vantaggio nella dichiarazione iniziale. In ogni caso la scelta dovrà essere indicata esplicitamente sulle fatture emesse esplicitando la diversa norma che permette l'esclusione dall'applicazione dell'IVA:
  1. art. 1, comma 100, della legge 244/2007 per quanto riguarda i MINIMI;
  2. art. 1, comma 58 per i nuovi FORFETTARI.
La scelta verrà comunque resa nota all'atto della compilazione del modello UNICO 2016 in quanto il regime dei minimi prevede la determinazione analitica del reddito, mentre il regime forfettario prevede appunto la determinazione forfettaria con una percentuale di componenti negativi predeterminata.

Nel caso in cui si inizi un'attività a consultivo incassando ricavi o compensi superiori alla soglia prefissata il regime forfettario risulta essere più conveniente rispetto ai minimi. Se per esempio nel secondo caso si avessero dei ricavi nel 2015 pari a 60.000 €, quindi 50% in più rispetto al limite consentito, già per quell'anno il soggetto verrebbe trattato come appartenente al regime ordinario. Nel primo caso, cioè con il regime forfettario, si uscirebbe dal forfait solo a partire dal 2016 quindi mantenendo inalterata la posizione fiscale nell'anno di superamento.

Per concludere le nuove attività nel regime forfettario hanno diritto all'abbattimento di un terzo del reddito per i primi tre anni oltre alla possibilità, in questo caso riservata ai soli commerciante e artigiani, di fruire del regime contributivo agevolato che prevede il pagamento dei contributi senza considerare un minimale fisso.

Ovviamente il nuovo regime non va male in assoluto ma penso che la maggioranza dei futuri liberi professionisti venga danneggiata. Penso che, come al solito, la legge sia totalmente disconnessa dalla realtà, dalla maggioranza delle persone e si occupi solamente delle necessità di pochi.

martedì 17 febbraio 2015

Proroga della scadenza per l'autocertificazione dei 15 CFP

Ormai è noto che ogni Ingegnere che voglia lavorare come libero professionista debba dimostrare il proprio costante aggiornamento.

Con la Circolare CNI 485 Autocertificazione CFP il Consiglio Nazionale degli Ingegneri proroga la scadenza per l'invio del modulo di autocertificazione e per il caricamento dei dati nella piattaforma http://www.formazionecni.it.

Si comunica che è stata posticipata al 28 febbraio 2015 la scadenza per l'invio dell'autocertificazione per i 15 CFP dovuti all'aggiornamento informale legato all'attività professionale svolta nell'anno 2014.

La compilazione è molto semplice e viene fatta per via telematica. Una volta inseriti i primi dati verrà inviata una mail con l'indirizzo al quale accedere per la compilazione. Se tale indirizzo non viene attivato entro un certo lasso temporale, la sessione scadrà e bisognerà richiedere nuovamente il link per la compilazione del modulo. Una volta finito verrà inviata una mail riepilogativa.

Molto importante è la descrizione delle attività formative svolte mentre il resto è di contorno, non serve quindi soffermarsi troppo sulla descrizione della propria attività (libero professionista, dipendente, ecc.).

mercoledì 11 febbraio 2015

Prestazioni occasionali

Mi sono ritrovato più volte, nel corso della mia attività professionale, a discutere del comma 3 dell'articolo 61 del D.Lgs. 10-9-2003 n. 276 (legge Biagi). Come sempre in Italia non esiste una spiegazione chiara e precisa e anche in questo caso le interpretazioni sono molteplici e poco chiare.

"Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali..."

Il "presente capo" citato qui sopra fa ovviamente riferimento al TITOLO VII del D.Lgs. in oggetto e più precisamente alle "TIPOLOGIE CONTRATTUALI A PROGETTO E OCCASIONALI Capo I Lavoro a progetto e lavoro occasionale".
Da una prima lettura di tale comma l'interpretazione potrebbe sembrare chiara e concisa:

CHI È ISCRITTO A UN ALBO NON PUÒ EFFETTUARE PRESTAZIONI OCCASIONALI

escludendo in questo modo moltissimi professionisti che, per un motivo o per un altro, non esercitano in modo continuativo la libera professione. Questo tipo di interpretazione, secondo la mia opinione, è ingiusta soprattutto in un periodo storico-economico come il nostro. La prestazione occasionale, ovviamente fatta seguendo il suo carattere di occasionalità, potrebbe essere utilizzata come trampolino di lancio per i lavoratori in procinto di partire con la libera professione. Ovviamente tutto quello che non rientra all'interno dell'occasionalità andrebbe contrastato. Perché però impedire anche quelle rarissime opportunità di mettersi in gioco e provare a essere imprenditori di se stessi?

A quanto pare il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha pensato di produrre una nota con lo scopo di fare chiarezza a riguardo, in attesa che nelle sedi competenti vengano forniti opportuni chiarimenti legislativi. Nella circolare CNI n. 488 viene esplicitato che:

"Il documento allegato evidenzia che l'scritto all'Albo che non eserciti in modo abituale attività di lavoro autonomo, cioè che non svolge lavoro autonomo con regolarità, sistematicità ed operatività, può svolgere una prestazione di lavoro occasionale, solo se essa ha caratteristiche di saltuarietà, di eccezionalità, di non ripetitività, e venga effettuato in proprio senza vincolo alcuno di subordinazione del committente; in tali condizioni, presenti tutte contemporaneamente, non vi è la necessità di disporre di partita IVA."

Vista la presa di posizione da parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri penso che d'ora in poi non vi siano più dubbi. Aspettiamo che arrivino chiarimenti da parte del legislatore.