mercoledì 11 febbraio 2015

Prestazioni occasionali

Mi sono ritrovato più volte, nel corso della mia attività professionale, a discutere del comma 3 dell'articolo 61 del D.Lgs. 10-9-2003 n. 276 (legge Biagi). Come sempre in Italia non esiste una spiegazione chiara e precisa e anche in questo caso le interpretazioni sono molteplici e poco chiare.

"Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali..."

Il "presente capo" citato qui sopra fa ovviamente riferimento al TITOLO VII del D.Lgs. in oggetto e più precisamente alle "TIPOLOGIE CONTRATTUALI A PROGETTO E OCCASIONALI Capo I Lavoro a progetto e lavoro occasionale".
Da una prima lettura di tale comma l'interpretazione potrebbe sembrare chiara e concisa:

CHI È ISCRITTO A UN ALBO NON PUÒ EFFETTUARE PRESTAZIONI OCCASIONALI

escludendo in questo modo moltissimi professionisti che, per un motivo o per un altro, non esercitano in modo continuativo la libera professione. Questo tipo di interpretazione, secondo la mia opinione, è ingiusta soprattutto in un periodo storico-economico come il nostro. La prestazione occasionale, ovviamente fatta seguendo il suo carattere di occasionalità, potrebbe essere utilizzata come trampolino di lancio per i lavoratori in procinto di partire con la libera professione. Ovviamente tutto quello che non rientra all'interno dell'occasionalità andrebbe contrastato. Perché però impedire anche quelle rarissime opportunità di mettersi in gioco e provare a essere imprenditori di se stessi?

A quanto pare il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha pensato di produrre una nota con lo scopo di fare chiarezza a riguardo, in attesa che nelle sedi competenti vengano forniti opportuni chiarimenti legislativi. Nella circolare CNI n. 488 viene esplicitato che:

"Il documento allegato evidenzia che l'scritto all'Albo che non eserciti in modo abituale attività di lavoro autonomo, cioè che non svolge lavoro autonomo con regolarità, sistematicità ed operatività, può svolgere una prestazione di lavoro occasionale, solo se essa ha caratteristiche di saltuarietà, di eccezionalità, di non ripetitività, e venga effettuato in proprio senza vincolo alcuno di subordinazione del committente; in tali condizioni, presenti tutte contemporaneamente, non vi è la necessità di disporre di partita IVA."

Vista la presa di posizione da parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri penso che d'ora in poi non vi siano più dubbi. Aspettiamo che arrivino chiarimenti da parte del legislatore.

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